Si avvisano i soci che sono state pubblicate di recente nella Gazzetta ufficiale delle nuove disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
Clicca qui per scaricare la pubblicazione ufficiale. Si suggerisce di prestare attenzione agli allegati II, III e IV.
- L’allegato II ridefinisce il questionario che il donatore e/o aspirante tale deve compilare prima della donazione. Le modifiche più rilevanti sono il formato (si passa da 2 a 4 facciate), il numero delle domande e la loro specificità, nonché le firme richieste al donatore (3).
- L’allegato III elenca le cause di esclusione temporanea o definitiva dall’attività del dono, sempre con l’ottica di tutelare la salute del donatore e del ricevente. Rispetto alla precedente normativa ci sono delle differenze per quanto riguarda i motivi e le durate delle diverse sospensioni. Tali aggiornamenti verranno a breve inseriti anche nell’apposita sezione del ns. sito.
- L’allegato IV definisce chi può donare (fermo restando le disposizioni dell’allegato III) e quali esami vengono fatti sul sangue / emoderivati prelevati.
Si ricorda che per donare bisogna essere in un perfetto stato di salute per tutelare sé stessi e il ricevente; la sacca di una persona “debilitata” magari anche solo da un banale mal di gola può portare a complicanze o addirittura al decesso un ricevente particolarmente debilitato !
Le misure indicate nella Gazzetta ufficiale sono già effettive, fermo restando che, essendo la sanità (e dunque anche la raccolta del sangue ed emocomponenti) a gestione regionale, ogni Regione può inserire nella normativa delle restrizioni, dove e qualora lo ritenesse opportuno. Nel nostro caso ad esempio, nella normativa nazionale si parla di almeno 14 giorni tra 2 successive donazioni di plasma, mentre da noi i giorni di intervallo sono stati fissati a 30.
Si ricorda infine che il dottore che effettua la visita ha sempre e comunque l’ultima parola, quindi i giorni di sospensioni per le varie cause non sono da applicare alla lettera, proprio perché il dottore può prendere delle decisioni più restrittive della normativa vigente. Se ad esempio si è fatto una pulizia dei denti 3 giorni fa ma il dottore nota nel donatore qualcosa di “sospetto”, lo può respingere anche se la pulizia dei denti in esame è stata effettuata più di 48 ore prima (vedi allegato III, sezione B.3, riga 2).